Per la Ricerca del Tartufo vige una ferrea disciplina giuridica in materia, che hanno come base una legislazione regionale. Questa con il tempo è stata oggetto di interventi specifici, cambiamenti e adeguamenti così da dettare norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati, destinati al consumo, e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni. E’ quanto ha realizzato la
Legge Regionale n° 50 delll’ 11/04/1995, modificata dalla L.R. n° 64 del 7/08/1996, in cui si disciplina e si regolamenta tutta la materia. In particolare l’art. 3 riguarda le modalità da seguire nell’ambito della raccolta, pur sempre tenendo conto di quanto previsto dalla legge dello Stato n° 752 del 16/12/1985, che stabilisce la tipologia dei tartufi per i quali è consentita la commercializzazione. Quelli specifici della zona di San Miniato sono il Tuber Magnatum Pico, detto comunemente tartufo Bianco, il Tuber Borchi Vitt., da tutti conosciuto come il Marzuolo o Bianchetto, il Tuber Melanosporum Vitt., il tartufo nero pregiato che insieme allo Scorzone, il Tuber Aestivum Vitt, caratterizzano le diverse stagioni dell’anno. E’ significativo che, all’articolo 4 della L.R. n° 64, ci si preoccupi di definire con precisione cosa si intenda per tartufaie controllate, quelle naturali, migliorate con opportune pratiche colturali e, all’art. 5, per tartufaie coltivate, quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene in numero non inferiore a 100 per ha, senza danneggiare tartufaie naturali preesistenti.